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Maltrattamenti animali. Un intervento tecnico del magistrato Maurizio Santoloci, che fa il punto delle diverse e contrastanti posizioni assunte nel settore animalista e conclude saggiamente riconoscendo che il testo di legge iniziale era eccezionale e le modifiche successive lo hanno ridimensionato, ma l’approvazione di questo testo con principi nuovi ed europei e pene pesantissime è comunque un grande successo.

Maltrattamenti animali. Un intervento tecnico del magistrato Maurizio Santoloci, che fa il punto delle diverse e contrastanti posizioni assunte nel settore animalista e conclude saggiamente riconoscendo che il testo di legge iniziale era eccezionale e le modifiche successive lo hanno ridimensionato, ma l’approvazione di questo testo con principi nuovi ed europei e pene pesantissime è comunque un grande successo.

Finalmente approvata la nuova legge sul maltrattamento animali: una norma moderna ed europea che supera gli antichi principi connessi all’art. 727 del codice penale e tutela gli animali in via diretta
A cura del Dott. Maurizio Santoloci, Magistrato – Vice presidente nazionale WWF Italia. Collaboratore giuridico della LAV
http://www.dirittoambiente.com/news/110704a.htm
La nuova legge sul maltrattamento degli animali è stata finalmente approvata definitivamente e diventa realtà il nuovo sistema giuridico preposto alla tutela degli animali (domestici e selvatici) da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento ed uccisione gratuita in ogni sede e contesto. Non si tratta di una legge che si limita ad aumentare le pene, ma cambia radicalmente il presupposto giuridico di fondo: gli animali vengono tutelati in via diretta e non più in via mediata in quanto – come nel regime pregresso – incrudelire verso di loro offende il comune sentimento di pietà umana!
Finisce l’era arcaica del vecchio ed obsoleto art. 727 codice penale che era norma tesa a tutelare appunto non gli animali ma la morale umana che veniva lesa dalla visione di forme di maltrattamento verso gli animali considerati “cose” e non esseri viventi…
Da oggi gli animali italiani a livello di tutela giuridica sono finalmente entrati in Europa.
"In una realtà dove si prefigurava addirittura la depenalizzazione di questo reato e considerato da undici anni il Parlamento non emanava una legge nazionale di protezione degli animali di propria iniziativa, salutiamo con soddisfazione questo importante risultato, ottenuto grazie ad una mobilitazione straordinaria dei soci della LAV (Lega Antivivisezione) e a tanti singoli parlamentari di tutti gli schieramenti - continua Gianluca Felicetti - le possibilità di ottenere una legge migliore in questo quadro politico e di forze economiche che in alcuni passaggi hanno fortemente condizionato in negativo l'emanazione di questa norma, era ridotta a zero; meglio quindi far compiere questo grande anche se non esaustivo passo in avanti che gettare irresponsabilmente altri animali, con l'acqua sporca.". Una affermazione tutta la condividere.
Il testo approvato è stato redatto in sede di stesura originaria da un gruppo di giuristi della LAV del quale ho avuto il piacere di essere chiamato a far parte; il nostro intento è stato – naturalmente – quello di realizzare un testo diretto non a qualche animale ma a tutti gli animali domestici e selvatici. E che superasse il vecchio ed ormai insostenibile principio genetico della norma pregressa; perche’ l’ ex art. 727 codice penale – pur dopo le modifiche - non tutelava direttamente gli animali in via diretta ma e’ norma che tutelava il comune sentimento di pieta’ che noi uomini nutriamo contro gli animali…
Un vizio genetico che era proprio del “vecchio” art. 727 c.p. e che e’ rimasto invariato nella successiva previgente formulazione. Nonostante la modifica apportata sulla norma (legge 22 novembre 1993 n. 473) che ne ha ampliato la struttura ma non ha inciso su tale gene costitutivo che rendeva dunque questo articolo un principio teso a tutela della morale pubblica e non degli animali!
Ed e’ questo che l’art. 727 tutelava realmente: il costume sociale. Ed ecco perche’ ogni giorno si rilevavano insoddisfazioni nella sua applicazione in sede di giurisdizione penale: non si trattava di norma efficace e diretta come posizionamento sistematico all’interno del codice penale per la tutela dell’animale in quanto essere vivente e capace di soffrire.
Dunque in vigenza di detta norma giuridicamente l’animale era una “cosa”.
Fatte salve innovative e diverse interpretazioni giurisprudenziali in sintonia con lo spirito della pregressa riforma normativa, il reato in questione risentiva ancora della storica collocazione sistematica nel titolo del codice penale che lo ha caratterizzato non come una norma che ha per oggetto specifico e diretto la protezione giuridica dell'animale in quanto tale, nella sua entità. Oggetto del reato, storicamente e fatte salve le citate innovative interpretazioni-applicazioni, non è stata considerata la salute e l'integrità fisica dell'animale, il quale nella struttura del reato rappresenta soltanto l'oggetto materiale, la "cosa" su cui ricade la condotta del reo; oggetto della tutela è stata sempre invece considerato il sentimento di pietà, di compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze.
Il Manzini, uno dei più autorevoli e seguiti giuristi del nostro tempo, afferma nel suo "Trattato di Diritto Penale", vol. X, che "(...) oggetto specifico della tutela penale, in relazione al reato represso con l'art. 727 C.P., è la polizia amministrativa sociale, nel suo aspetto riguardante i costumi, in quanto particolarmente concerne la protezione del sentimento comune di umanità verso gli animali, il quale può rimanere gravemente turbato, con pericolo di dannosi riflessi sul sentimento di civile mitezza in genere, dal maltrattamento di animali: fatto che, costituendo un malo esempio, è altresì contrario alle esigenze minime dell'educazione civile (...) L'art. 727 C.P. tutela (...) il sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali. La legge penale, nel caso presente, protegge quindi non già gli animali considerati in se stessi (...) ma esclusivamente il detto senso di umanità il quale esige che ognuno si astenga dal maltrattare ingiustificatamente gli animali stessi (...) La vista o la notizia di maltrattamenti non giustificabili ad animali offende necessariamente la nostra civiltà, della quale una delle più essenziali caratteristiche è la gentilezza dei costumi (...)".
Conferma un altro illustre giurista, l'Antolisei, ne "Il Diritto Penale": "(...) Ratio dell'incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali (...) e di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abituano l'uomo alla durezza ed all'insensibilità per il dolore altrui (...)". Leggiamo sull' "Enciclopedia del Diritto" nella "voce" a firma di Franco Coppi: "(...) Scopo dell'incriminazione (...) è quello di rispettare e favorire la mitezza dei costumi e di impedire quelle manifestazioni di violenza e di cattiveria che, pur avendo per oggetto materiale gli animali, possono egualmente divenire scuola d'insensibilità alle altrui sofferenze. Non sono quindi puniti la cattiveria in sé, il malanimo, l'inclinazione alla violenza ed alla brutalità e, d'altro canto, l'esistenza e la salute dell'animale acquistano rilievo nella misura in cui si risolvono in un interesse per l'uomo; nella misura, cioè, in cui sono investite dal suo sentimento di pietà e di compassione, dalla sua capacità di provare ribrezzo e disgusto di fronte al dolore dell'animale (...)". Scopo dell'incriminazione, aggiunge il Coppi ad ulteriore chiarimento, è quello di "(...) tutelare direttamente un sentimento dell'uomo di fronte a condotte altrui che lo possono turbare (...). Oggetto della tutela è il sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale ed il reato consiste appunto nell'offendere questo sentimento compiendo su animali atti tali da suscitare nell'uomo disgusto, raccapriccio e sofferenza (...)".
Si legge sul "Novissimo Digesto Italiano": "(...) La ragione dell'incriminazione consiste nella offesa al sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali e nella ripugnanza e nel ribrezzo che gli atti preveduti destano nella comunità (...)". Non difforme è stata per anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Dopo la pregressa rinnovata formulazione dell’art. 727, se una parte della dottrina e della giurisprudenza la interpretava in modo piu’ moderno, ci sono sempre state tendenze di altra dottrina e giurisprudenza che continuavano ad interpretarla in senso classico come sopra riportato. Vi e’ stata dunque incertezza e dibattito continuo.
Si veda ad esempio – a conferma – che nel codice penale 2004 della Casa Editrice la Tribuna a a cura di Pietro Dubolino nel commento sul 727 l’autore scrive – giustamente – nella parte relativa al “ bene giuridico protetto” che se parte della dottrina e delle sentenze hanno attualizzato in via interpretativa l’applicazione di questa norma, “a seguito della riformulazione del testo dell’art. 727 c.p. intervenuto con l. 22 novembre 1993 n. 473 parte della dottrina ha continuato a sostenere vhe il fondamento della fattispecie andava sempre ricondotto al sentimento di pieta’ verso gli animali (Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale. Vol II, 1996, pag. 557; T. Padovani, Nuove norme contro il maltrattamento degli animali, in legisl. Pen. 1994, pag. 603 ss./)”.
Dunque, come si vede, autorevoli ed indiscussi docenti universitari storici ancora affermano nei testi universitari la sussistenza inalterata della struttura dell’art. 727 non diretto a tutelare gli animali; ed i codici “operativi” riportano certamente questa interpretazione che, avallata da insigni giuristi ed insegnata nelle aule universitarie, non e’ stata mai affatto superata…
Diverse coraggiose interpretazioni giurisprudenziali hanno determinato un valido contributo evolutivo per migliorare l’applicabilità della previgente norma sul maltrattamento di animali, ma non possono certo aver sradicato formalmente la natura del reato stesso. È dunque a questo punto evidente che, volendo impostare un criterio di base normativa moderna per la difesa degli animali da maltrattamenti ed incrudelimenti, non si poteva operare per il futuro una semplice ulteriore modifica o una integrazione dell’art. 727 pregresse , ma si doveva incardinare un sistema giuridico del tutto nuovo e diverso il quale, soprattutto, doveva mutare la "ratio" prima ancora che principi e pene. Proporre un nuovo schema generale di principio per la tutela giuridica degli animali nel nostro Paese non è stato semplice e ha comportato pregiudizialmente il superamento di due macroscopiche difficoltà di fondo.
Un ostacolo di ordine, diciamo così, psicologico ed emotivo collegato alla natura stessa del tema trattato, il quale non merita, a giudizio di alcuni, tanta particolare attenzione; ed un ostacolo di ordine tecnico ma anche morale in relazione al modus di considerare e qualificare giuridicamente gli animali al fine, poi, di proteggerli in qualche modo con il mezzo del diritto.
Il primo punto da seguire è stata l'abrogazione totale dell’ art. 727 del Codice Penale, la quale si imponeva per i motivi sopra esposti ed al fine di dettare nuovi criteri normativi per tutta la materia.
Di fatto fino ad oggi se volevamo attivare una azione giuridica a tutela degli animali, dovevamo ancora ricorrere solo ai principi della Cassazione. Il resto era solo speranza. L’unico contributo serio e concreto nella evoluzione giuridica di questo settore è derivata sempre e solo dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze della Cassazione. E solo a questo “diritto virtuale” abbiamo potuto richiamarci.
Se, dunque, il previgente art. 727 c.p. e’ stato realmente (e raramente) applicato per tutelare gli animali, questo lo dobbiamo solo ad una (parziale) sensibile e futuristica linea giurisprudenziale della Cassazione che, con sentenze coraggiose ed innovative che sono andate ben oltre il dettato stretto della norma, ne hanno ampliato la portata applicativa creando principi virtuali che si sono risolti in una diretta tutela per gli animali. Con cio’ anticipando una modifica legislativa che soltanto oggi è poi finalmente avvenuta.
Ma se non ci fosse stata la Cassazione a sostenere questi principi innovativi, dove sta va scritto tutto il sistema di tutela reale nel contesto del pregresso art. 727 c.p.?
Ma per alcune coraggiose e futuribili sentenze della Cassazione che sono andate “oltre”, quante sentenze di giudici di primo e secondo grado abbiamo visto che non hanno ritenuto sussistente il maltrattamento perche’ la norma non consentiva di ravvisarlo e provarlo?
Chi opera nel settore, sa bene che a fronte di diverse sentenze della Cassazione e di giudici di primo grado che hanno applicato l’art. 727 c.p. in modo virtuoso, ci sono state mancate denunce per inapplicabilita’ della pregressa norma, archiviazioni successive a denunce, blandi decreti penali di condanna con pene risibili o assoluzioni perche’ il fatto – pur sussistente – non costituiva reato. Ed anche la Cassazione – non va sottaciuto – ha redatto con orientamenti di Collegi diversi a volte sentenze in totale contrasto con la giurisprudenza sopra citata ed ancorate al vecchio e mai sopito tenore applicativo del previgente art. 727 c.p.
Personalmente ho registrato diverse mie sentenze di applicazione di tale reato per forme di maltrattamento, in settori ordinari ed anche nel settore venatorio, poi puntualmente annullate dalla Cassazione che non ha ravvisato il maltrattamento per i principi sopra esposti collegati al tenore della norma.
Dove sta dunque questa pretesa totale e generalizzata applicazione del pregresso art. 727 c.p.? Dove stanno tutti questi pretesi casi di intervento giurisdizionale penale a tutela degli animali sulla base di questa norma? E dove sta la pretesa automatica applicazione dell’art. 727 nel campo della caccia?
Riguardo a quest’ultimo punto, mi sembra che l’attivita’ venatoria lecita o illecita in questi anni non e’ stata intaccata minimamente dall’art. 727 previgente. Per quella lecita, e’ logico che sia cosi’ perche’ si tratta di due leggi diverse ed anche oggi quel concetto inserito nel nuovo testo che fa scandalizzare tanti – e cioe’ la norma sul maltrattamento che fa salva la legge sulla caccia – esiste ed e’ vigente! Forse dopo la rinnovata pregressa formulazione dell’art. 727 c.p. operata con la legge n, 473/93, la legge sulla caccia e’ stata automaticamente abolita? Oppure, come e’ logico che sia, ha fatto salva la norma che prevede la caccia perche’ si tratta di tutt’altra cosa? Ed infatti la caccia legale e’ del tutto vigente nonostante il rinnovato pregresso art. 727 c.p. (come accade per il nuovo testo: non si vede dunque tanta differenza come molti vogliono – scandalizzati – sostenere).
Per quanto riguarda la caccia illegale, se e’ vero che molte ed importanti sentenze della Cassazione hanno consentito forti risultati contro le sevizie impartite agli animali in area venatoria (vedi accecamenti), e’ altrettanto vero – e non va sottaciuto – che non sempre tutto e’ stato cosi’ certo ed automatico perche’ vi sono state anche sentenze meno positive e con principi opposti. Tanto e’ vero che comunque – nonostante l’impegno incredibile di molti – il previgente art. 727 non e’ stata comunque norma in grado di stroncare come effetto deterrente e repressivo questi fenomeni che ancora oggi continuano. E l’effetto deterrente e repressivo di qualche euro da pagare e’ certamente poco inibitorio verso chi delinque per tendenza atavica in questi settori…
Ma, va rilevato, il nuovo testo si applica certamente anche e soprattutto a questi casi di illegalita’ nel settore della caccia illecita, peraltro con pene molto piu’ severe…
Dunque, riepilogando: ne’ il previgente art. 727 c.p. modificato con la legge 473/93 ne’ la nuova norma approvata Parlamento potevano, possono o potranno mai abolire la caccia! La cui legge e’ rimasta, rimane e rimarra’ sempre “salva” rispetto ad una norma del codice penale che tende a punire fatti illeciti non legittimati da altre leggi… Per abolire la legge sulla caccia ci vuole una norma che ne decreti l’abrogazione diretta. Oggi finche’ la legge e’ vigente – che ci piaccia o no – a livello giuridico abbattere un animale selvatico e’ lecito se l’azione rientra nel contesto della legge di settore sulla caccia e non si puo’ pretendere di punire chi legalmente abbatte un selvatico rispettando la legge sulla caccia con un reato di tutela degli animali inserito nel codice penale! Non mi sembra che questo sia stato possibile neppure con il tanto decantato previgente art. 727 c.p….
Ancora. La forme di caccia che, violando in primo luogo la vigente normativa di settore, e dunque attuando un comportamento in se stesso illecito e non reso legale dalla norma, come ad esempio accecare gli uccelli, rientravano nella disciplina dell’art. 727 previgente (con pena modestissima) e rientrano a maggior ragione nella nuova norma (con pene piu’ severe).
Dove sta dunque il tanto preteso arretramento concettuale della norma proposta sostenuto da taluni?
Le norme vanno esaminate sotto il profilo tecnico-giuridico, che non sempre e’ coerente con gli spiriti animalisti o ecologisti. Questo vale sia per gli animali che per l’ambiente. Ma i due campi non devono essere confusi, altrimenti leggiamo le norme in modo distorto e traiamo conclusioni non giuridicamente coerenti con la norma e le travasiamo nella emotivita’ militante. Quindi, quando leggiamo che la nuova legge sul rinnovo strutturale della norma a tutela degli animali da forme di maltrattamento fa salva la legge sulla caccia (come ha fatto la legge 473/99 che ha creato il nuovo 727 vigente che opera mentre la legge sulla caccia e’ rimasta vigente ed estranea), non significa che tutte le sevizie che in area venatoria dovessero essere impartite agli animali (domestici o selvatici) resterebbero scriminate (!!), come qualcuno ha sostenuto, ma semplicemente che – al pari della situazione attuale - un nuovo reato di settore non puo’ avere la pretesa di abolire di colpo la legge sulla caccia! Pretendere una proposta di legge omnicomprensiva, significa fare teoria senza esiti pratici ragionevoli…
Subito in tanti hanno detto (e scritto) che la nuova formulazione di legge non consente applicazioni in materia di caccia, circhi etc… Ma, attenzione, la norma del codice penale sul maltrattamento per forza deve fare salve le leggi speciali di tale tipo! Come si puo’ pretendere che con un articolo del codice penale si abolisce di colpo la caccia, la macellazione, la vivisezione, i circhi con gli animali ed ogni altra forma similare di attivita! Una vera rivoluzione… Va ribadito che proporre una norma del genere significa semplicemente fare marketing e demagogia e non voler concludere nulla.
E’ logico che c’e’ un momento ed un sede per ogni campagna. C’e’ una sede ed una logica ed una campagna giuridica per ogni tema… la modifica del testo del codice penale verte solo su tale aspetto. Punto e basta. Non si puo’ pretendere l’assolutezza in tutto e contro tutto. Le altre campagne continuano e seguono la loro strada.
E non e’ vero - come sopra gia’ accennato ma voglio ribadirlo ancora una volta - che il nuovo reato non si applica mai ed in ogni caso in tali settori. Attenzione a questa distorta argomentazione. Ad esempio, la caccia legale non puo’ essere certo abolita dalla nuovo norma del codice penale! E dunque logicamente la nuova formulazione fa salva la legge sulla caccia… Ma se entro il contesto dell’attivita’ venatoria un soggetto maltratta o incrudelisce un animali (ad esempio lo acceca…) esulando dalla regole di quella legge (che resta comunque oggetto di nostre campagne abolizioniste) il reato del codice penale certamente si applica! E lo stesso discorso vale per vivisezione, circhi ed altro… E proprio per questo motivo in sede politica il testo di legge ha trovato forti ostacoli.
Dunque, in definitiva credo che dovremmo dividere le nostre animosita’ e passioni dagli aspetti strettamente tecnico-giuridici e prima di confondere luoghi comuni con concetti codicistici dovremmo forse operare qualche riflessione supplementare.
Il nuovo testo di legge non ha solo pene piu’ severe ma ha un presupposto ideologico chiaro ed essenziale: l’animale e’ un essere vivente capace di soffrire e la norma e’ diretta verso la sua tutela specifica. Inutile aumentare le pene, se non cambia la finalita’ della norma! Si aggravano solo sanzioni, ma il vizio genetico del reato resta inalterato…
Certo, il testo di legge iniziale era eccezionale. Le modifiche successive lo hanno ridimensionato e tutti avremmo voluto meglio e di piu’. Ma in un panorama politico contraddistinto da una incredibile e crescente tendenza alla depenalizzazione e deregulation di ogni tipo di illecito relativo all’ambiente ed agli animali, l’approvazione di questo testo con principi nuovi ed europei e pene pesantissime è comunque un grande successo ed un grande passo avanti “in nome del popolo maltrattato”. Maurizio Santoloci

LA LEGGE "IN PILLOLE"

- Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell'animale.
- Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l'estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.
- Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro.
- Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali.
- Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale impiegato.
- Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato "patrimonio", ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale "di nessuno" (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).
- Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video.
- Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.
- Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.
- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E' anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l'interdizione.
- Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale.
- Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3000 a 15mila euro.
- Per l'applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza viene ristretta agli animali d'affezione per le guardie particolari giurate delle associazioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati.
- Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
- Attività formative: possibilità di promozione d'intesa fra Stato e Regioni dell'integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali.
Fonte: LAV 2004 – http://www.infolav.org
Accademia Ambientale del Monferrato
Federazione Nazionale Pro Natura
Lega Italiana per i Diritti degli Animali