Funzioni di Polizia Giudiziaria per le Guardie Ecologiche Volontarie. Il parere dell’ex Procuratore generale della Repubblica di Torino ex Primo Presidente Onorario della Corte Suprema di Cassazione, dottor Silvio Pieri
Funzioni di Polizia Giudiziaria per le Guardie Ecologiche Volontarie. Il parere dell’ex Procuratore generale della Repubblica di Torino ex Primo Presidente Onorario della Corte Suprema di Cassazione
Fonte: Guardie Ecologiche Volontarie del Piemonte, http://www.guardiecologiche.piemonte.it
Relatore: dott. Silvio Pieri
ex Primo Presidente Onorario della Corte Suprema di Cassazione
ex Procuratore generale della Repubblica di Torino
(Relazione per l’assemblea delle Guardie Ecologiche Volontarie - Caselette, 17 aprile 2004)
Ringrazio vivamente i dirigenti delle Guardie Ecologiche Volontarie per avermi invitato a partecipare a questa assemblea; l’invito mi ha lusingato, perché mi ha dimostrato che, benché io sia in pensione ormai da qualche anno, l’attività da me svolta quando ero Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino è ancora ricordata ed apprezzata.
Mi sono occupato del problema dell’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria alle guardie volontarie tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90: Il nuovo codice di procedura penale era appena entrato in vigore, e ricevetti innumerevoli richieste di istruzioni e spiegazioni sull’applicazione delle nuove norme. In questo quadro, mi fu anche posto il problema delle guardie volontarie, ed io risposi con circolari e lettere che, a quanto ho constatato non senza sorpresa, sono ancora da molte persone considerate importanti e valide.
So bene che la mia è un’opinione di minoranza, non condivisa, soprattutto, del Ministero degli Interni. Ma, per quanto possa valere il mio parere, che è ora quello di un semplice privato, devo rilevare che contro le tesi da me sostenute non sono mai stati prospettati argomenti veramente validi. Per cui – pur essendo perfettamente conscio di non essere infallibile – penso immodestamente che le opinioni da me espresse siano ben fondate, e possano valere ancora, dato anche che non sono intervenute in materia delle novità legislative.
L'attribuzione della qualifica di agente di Polizia Giudiziaria non può esser dedotta (o negata) sulla base della legislazione regionale relativa all'istituzione del Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie. L'art. 57 del codice di procedura penale stabilisce all'ultimo comma che sono agenti di P.G. (oltre ai Carabinieri, ai membri della Polizia di Stato, alle Guardie di Finanza, alle Guardie Forestali ed alle Guardie delle province e dei Comuni), tutte le altre persone a cui la legge attribuisca la funzione di prender notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, di assicurare le fonti di prova e di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Ora, una legge regionale non può prevedere ipotesi di reato, perché la materia penale é dalla Costituzione riservata alla legislazione dello Stato.
E' però entrata in vigore la legge sulla protezione della fauna selvatica e sulla caccia (L. 11.2.1992, n. 157), che é una legge statale, e non regionale. Questa legge, che prevede espressamente tutta una serie di nuove figure di reato, come ad es: in furto venatorio, attribuisce, all'art. 27 la funzione della vigilanza venatoria alle guardie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S.. Già sotto questo profilo, l'attribuzione della qualifica che qui interessa alle guardie ecologiche può esser presa in seria considerazione.
Ma, se ci si riferisce specificamente alle Guardie Volontarie Provinciali, il problema è un altro: si tratta infatti di sapere se tutti i soggetti alle quali é affidata dalla legge la c. d. “vigilanza venatoria” devono esser considerati agenti (od ufficiali) di Polizia Giudiziaria, o se tale qualifica spetti solo ad alcuni di loro; ed in particolare se la qualifica in questione possa esser riconosciuta alle guardie volontarie. Sul punto esiste un contrasto di opinioni tra il sottoscritto ed il Ministero degli Interni, che si é manifestato in riferimento alle Guardie Venatorie Volontarie, sulla base però di argomenti che sono perfettamente riferibili anche alle Guardie Ecologiche Volontarie.
Il Ministero degli Interni sostiene la tesi negativa, rilevando che l'art. 27 della legge 157/92 riconosce espressamente la qualifica di agenti di P.G. solo agli agenti “dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni”, mentre nulla dice in riferimento agli agenti volontari. Il Ministero osserva altresì che l'art. 28 considera separatamente i preposti alla vigilanza venatoria che esercitano funzioni di P.G., e quelli che invece non esercitano quelle funzioni; da ciò emergerebbe in modo chiaro che non tutti gli addetti alla vigilanza venatoria sono agenti di P.G.
A queste affermazioni mi par lecito dare una prima risposta, di carattere pregiudiziale. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono organizzate, gestite, dirette da uffici della Provincia. Le Guardie sono tenute all’osservanza di un preciso codice deontologico stabilito dalla Provincia, ed ove non lo rispettino sono passibili di sanzioni disciplinari irrogate dalla Provincia. Le Guardie usano divise e mezzi dell’amministrazione provinciale. Come si può, in questa situazione, negare che ci si trovi di fronte a dipendenti dell’Ente locale? La dipendenza non si identifica col fatto di percepire uno stipendio, ma va ravvisata nel fatto di non poter agire a propria discrezione, ma nell’aver l’obbligo di seguire le istruzioni e le direttive dell’Ente Pubblico. Sotto questo profilo, le GEV non possono certo essere messe sullo stesso piano, ad esempio, degli agenti di associazioni venatorie private, per i quali si può effettivamente discutere della spettanza della qualifica di P.G. Ora, se si accetta questo rilievo – che fin qui non è mai stato confutato da nessuno – il problema è risolto, perché l’attribuzione alle GEV della qualifica di agenti di polizia giudiziaria discende direttamente dall’art. 27 della L. 157/92. E’ quindi solo in via di subordine che si possono esaminare gli altri argomenti.
Come già ho rilevato, il Ministero degli Interni osserva che l’art. 27 sopra citato riconosce espressamente la qualifica di cui si discute solo agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni, mentre nulla dice degli agenti volontari, che sarebbero quindi esclusi da tale qualifica. Questo argomento, meramente letterale, è debole come tutti gli argomenti del genere. Esso si fonda su antichi canoni, espressi nelle formule latine inclusio unius, exclusio alterius, o ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit. Ma già i giuristi romani avevano osservato che scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Non basta riferirsi esclusivamente alle espressioni letterali della legge; occorre riferirsi allo spirito, alla volontà effettiva della legge. Ed infatti, se il fatto della mancata espressa menzione tra gli agenti di P.G. delle guardie volontarie fosse un argomento valido, si dovrebbe negare tale qualifica a tutti i soggetti che non sono espressamente menzionati, e quindi anche alle Guardie Forestali, ed a quelle dipendenti dai Comuni; il che sarebbe manifestamente assurdo. Né si potrebbe obbiettare che per questi ultimi l'espressa menzione non era necessaria, perché la qualifica é attribuita loro direttamente dal codice di procedura penale, giacché ciò é vero anche per le guardie volontarie, che, come già ho rilevato, rientrano nella disposizione del terzo comma dell'art. 57 c.p.p. Invero, non può dubitarsi del fatto che le guardie volontarie (venatorie od ecologiche), dovendo effettuare la vigilanza venatoria, devono proprio accertare la commissione di reati (gli specifici reati venatori, e quelli commissibili in occasione della caccia, come il porto illegale di armi, gli omicidi o le lesioni colpose, e così via), devono impedire che siano portati a conseguenze ulteriori, devono raccogliere le relative prove, e via dicendo, e che quindi devono proprio - per espressa disposizione di legge - svolgere le funzioni tipiche degli agenti di P.G. Ricordo poi che è pacificamente riconosciuto alle GEV il potere-dovere di controllare la selvaggina, od i frutti del bosco o del sottobosco, che dei privati portino con sé; il che – se la selvaggina od i frutti sono contenuti in borse o zaini, implica l’effettuazione di una vera e propria perquisizione, e quindi di un atto tipico di polizia giudiziaria. Del tutto incoerente, a mio avviso, in questa situazione, è invocare il carattere speciale della legge sulla caccia. Giacché è proprio da una corretta interpretazione di quella legge che discende il riconoscimento alle GEV della qualità di agenti di P.G.
Il Ministero degli Interni prospetta poi un secondo argomento. L’art. 28 della L. 157/92 considera separatamente gli addetti alla vigilanza venatoria che esercitano funzioni di P.G. e quelli che invece non esercitano tali funzioni. Ma è facile rispondere che il fatto che possano esistere addetti alla vigilanza venatoria che non siano agenti di P.G., non dimostra affatto che le Guardie Ecologiche o Venatorie Volontarie non rivestano tale qualifica, e che l'espressione surriferita non sia applicabile ad altre categorie di soggetti, (come ad esempio, alle guardie volontarie non inquadrate e dirette dalle Province, ma dipendenti da associazioni venatorie private, alle GEV che si trovino occasionalmente ad agire al di fuori della propria circoscrizione territoriale, od alle guardie volontarie che non abbiano anche la qualifica di guardie giurate).
Un recente parere del Ministero della Giustizia – menzionato in una lettera del Prefetto di Torino ai Sindaci dei Comuni della Provincia – si associa all’opinione del Ministero degli Interni, invocando anche “la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato”.
Ma, in realtà, questa “costante giurisprudenza” non esiste. I precedenti che ho potuto reperire consistono in una sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 168 del 2-4-1982) ed in due sentenze della Cassazione (n. 3670 del 28-5-1988 e 10-5-1991 n. 5233) che non si riferiscono alla legislazione vigente, ma a quella precedente del 1977, e che in ogni caso si limitano ad affermazioni meramente incidentali non suffragate da alcuna specifica motivazione (si dice che le Guardie Venatorie Volontarie non sono agenti di P.G., ma non si dice perché). In relazione alla legislazione vigente, e cioè alla legge del 1992 più volte citata, esiste una sola sentenza (Cass. 13-4- 2001 n° 5538), che anch’essa non contiene sul punto che qui interessa una sola riga di motivazione, e si limita ad un’affermazione incidentale del tutto generica.
Con tutto il rispetto per la Corte Suprema, della quale ho fatto parte per parecchi anni, non credo di potermi accontentare di precedenti di questo genere. I quali, in ogni caso, nel nostro sistema giudiziario non hanno carattere vincolante. Meno che mai possono essere vincolanti dei pareri o delle circolari ministeriali, che possono avere un effetto solo nei confronti di soggetti legati ai Ministeri stessi da vincoli gerarchici.
Nello scritto di un valente magistrato, il dott. Laudi, Procuratore della Repubblica aggiunto di Torino, che sostiene la validità della tesi ministeriale sul problema che qui interessa, si osserva – dopo un minuzioso richiamo alle argomentazioni giuridiche sopra esaminate e di cui credo di aver dimostrato l’infondatezza – che l’attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria alle GEV porrebbe dei gravi problemi applicativi: “si tratta di persone che non hanno, e non possono avere, una preparazione professionale adeguata ad un ruolo di P.G.; non dispongono di risorse, anche di tipo logistico, per un concreto idoneo svolgimento di funzione di P.G.; per citare uno solo degli esempi possibili, basti pensare alla mancanza di una struttura d’ufficio per la custodia delle armi sequestrate, con la conseguenza che la guardia volontaria che abbia operato il sequestro di un’arma si può sentire legittimato a custodire la stessa nella propria abitazione privata”.
La grande stima che ho per il dott. Laudi non mi impedisce di ritenere privi di reale fondamento anche questi rilievi. Innanzi tutto, le GEV non si improvvisano tali, ma devono frequentare un corso lungo e difficile, e devono poi superare le prove selettive finali; le statistiche dimostrano che meno della metà dei partecipanti ai corsi consegue la qualificazione. Parlare delle GEV come di persone “che non hanno e non possono avere una preparazione adeguata” mi sembra assolutamente ingiusto, specie ove si facciano dei paragoni con le numerosissime guardie giurate che sono in funzione in tanti settori, ed alle quali è riconosciuta dalla legge la qualifica di P.G. Nei corsi di cui sopra ben potrebbero essere inserite – ove già non si faccia - anche delle nozioni specifiche di polizia giudiziaria. L’insufficienza delle strutture e delle dotazioni non è assoluta, perché esistono comunque degli Uffici locali delle G.E.V: è questo, comunque, un male che affligge anche, a quanto si legge sui giornali, la Polizia di Stato (alla quale nessuno negherebbe la qualifica di P.G. per questo motivo). In ogni caso è evidente che la Guardia Volontaria che abbia, ad esempio, sequestrato delle armi potrà e rivolgersi, in caso di necessità, alla più vicina stazione dei Carabinieri. Se mi è permessa un’ulteriore citazione latina, ricorderò che adducere incumvenientes non est argumenta resolvere.
Se poi si vuole proprio parlare di inconvenienti pratici, mi pare lecito osservare che negare la qualifica di P.G. alle GEV porta, in pratica, alla conseguenza che la guardia volontaria che si trovi ad assistere alla commissione di un reato dovrà voltarsi dall’altra parte per far finta di non vedere, né potrà neppure intervenire per evitare che le tracce del commesso reato siano cancellate o disperse. Ora, tutto ciò non è assurdo ed illogico ?
Per finire, osservo che non riesco francamente a comprendere l’atteggiamento del Ministero degli Interni. Il Volontariato, nell’Italia di oggi, è una risorsa assolutamente essenziale; senza di esso settori importantissimi, quale ad es. quello della protezione civile, si fermerebbero del tutto. Perché allora questo atteggiamento di sospetto e di diffidenza verso le GEV, che sono praticamente l’unico vero presidio rimasto a tutela dell’ambiente in tutte le sue esplicazioni? Perché, piuttosto che invocare possibili difetti pratici della loro azione, non si cerca di intervenire per superare eventuali manchevolezze e difetti?
Concludo ringraziando tutti quelli che con tanta pazienza mi sono stati ad ascoltare. Ma soprattutto, come cittadino, ringrazio Voi tutti, Guardie Ecologiche Volontarie, per l’attività che quotidianamente svolgete gratuitamente in favore della collettività, rinunziando, per farlo, al tempo libero ed al divertimento. dott. Silvio Pieri
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